envelope-oenvelopebookscartsearchmenu

Il Congresso Generale elettivo

Per designare il nuovo Prelato si seguono i criteri dell’elezione canonica regolati in generale dal vigente Codice di Diritto Canonico (cann. 164-179; cfr. Cost. ap. Ut sit, 28-XI-1982, art. IV). Nel quadro di tali principi, gli Statuti dell’Opus Dei precisano gli aspetti dell’elezione specifici della Prelatura, fra i quali il requisito della conferma da parte del Romano Pontefice (cfr. CIC, cann. 178-179; Cost. ap. Ut sit, art. IV, e Statuta, 130 §1), che procede alla nomina del Prelato.

La procedura per l’elezione si articola in tre fasi.

La prima fase inizia con la riunione plenaria dell’Assessorato Centrale dell’Opus Dei, organo che coadiuva il Prelato nel governo dell’apostolato e nella direzione della formazione delle donne della Prelatura, costituito da otto membri residenti a Roma e da almeno una Delegata per ogni circoscrizione (cfr. Statuta, 146 §2). Le componenti del plenum formulano una proposta sul nome o i nomi di quei sacerdoti che, essendo in possesso di tutti i requisiti per poter essere eletti (cfr. Statuta, 131), ritengono più degni per l’ufficio di Prelato, e la trasmettono al Congresso Generale elettivo (cfr. Statuta, 130 §3).

Il Congresso elettivo, formato da quei membri dell’Opus Dei che sono Congressisti (cfr. Statuta, 130 §2), ricevute le proposte formulate dal plenum dell’Assessorato Centrale, procede alla votazione. Possono votare soltanto i Congressisti presenti, non essendo consentito il ricorso al sistema dei compromissari (cfr. Statuta, 130 §1).

Avvenuta l’elezione, se l’eletto esprime la propria accettazione, il suo nome viene presentato al Romano Pontefice per la conferma (cfr. Statuta, 130 §4). Con la conferma del Papa, il Prelato ottiene la pienezza della potestà, che esercita a vita: il suo è l’unico incarico vitalizio nella Prelatura dell’Opus Dei (cfr. Statuta, 130 §1).

I membri del Congresso elettivo sono fedeli dell’Opus Dei, sacerdoti e laici, di età superiore ai trentadue anni, incorporati alla Prelatura da almeno nove anni. Gli Statuti non fissano il numero massimo dei Congressisti. Gli elettori provengono dalle diverse circoscrizioni in cui l’Opus Dei svolge la propria attività apostolica (cfr. Statuta, 130 §2) e questa varietà di culture e di provenienze è proprio una delle caratteristiche essenziali del Congresso.

La nomina degli elettori spetta al Prelato, con voto deliberativo del suo Consiglio, dopo aver sentito il parere della Commissione Regionale del Paese in cui il candidato risiede e tenendo conto dell’opinione di tutti coloro che erano già Congressisti nella rispettiva circoscrizione (cfr. Statuta, 130 §2).

I 140 elettori che hanno partecipato al Congresso elettivo sono stati nominati dal Beato Josemaría Escrivá, Fondatore dell’Opus Dei (108), o, dopo il 1975, da Mons. Alvaro del Portillo (32).

Per poter essere eletto Prelato, a norma del n. 131 degli Statuta, è necessario essere sacerdote incardinato nella Prelatura, avere ricevuto l’ordinazione da almeno cinque anni, aver compiuto i quarant’anni di età, essere membro del Congresso elettivo e possedere inoltre le qualità intellettuali e morali che garantiscono un regolare disimpegno dell’incarico.

Gli Statuti della Prelatura descrivono le qualità umane, spirituali e giuridiche che il Prelato deve possedere: virtù quali la carità, la prudenza, la vita di pietà, l’amore per la Chiesa e il suo Magistero, e la fedeltà allo spirito dell’Opus Dei; deve possedere una profonda cultura, anche profana; essere dottore in una scienza ecclesiastica e avere dimostrato adeguate doti di governo.

La potestà del Prelato si esercita secondo quanto prevede il diritto universale della Chiesa e quello particolare della Prelatura, che nei suoi Statuti regola in modo preciso le sue diverse competenze giuridiche e pastorali. Ma, al di là di tali esigenze, il Prelato dev’essere per i fedeli dell’Opus Dei «maestro e Padre, che ami veramente tutti in Cristo, li sappia formare e infiammare di ardente carità, spendendo volontieri per loro la propria vita» (cfr. Statuta, 132 §3).

Romana, n. 18, Gennaio-Giugno 1994, p. 115-116.

Invia ad un amico