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Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” Intima Ecclesiae natura sul servizio della carità (11-XI-2012)

Proemio

«L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro»[1].

Anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza[2]; tutti i fedeli hanno il diritto e il dovere di impegnarsi personalmente per vivere il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato[3], offrendo all’uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell’anima[4]. All’esercizio della diakonia della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; per questo c’è bisogno anche di un’«organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato»[5], organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzionali.

A proposito di questa diakonia della carità, nella Lettera enciclica Deus caritas est segnalavo che «alla struttura episcopale della Chiesa […] corrisponde il fatto che, nelle Chiese particolari, i Vescovi quali successori degli Apostoli portino la prima responsabilità della realizzazione» del servizio della carità[6], e notavo che «il Codice di Diritto Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell’attività episcopale»[7]. Anche se «il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi ha approfondito più concretamente il dovere della carità come compito intrinseco della Chiesa intera e del Vescovo nella sua Diocesi»[8], rimaneva comunque il bisogno di colmare la suddetta lacuna normativa in modo da esprimere adeguatamente, nell’ordinamento canonico, l’essenzialità del servizio della Carità nella Chiesa e il suo rapporto costitutivo con il ministero episcopale, tratteggiando i profili giuridici che tale servizio comporta nella Chiesa, soprattutto se esercitato in maniera organizzata e col sostegno esplicito dei Pastori.

In tale prospettiva, perciò, col presente “Motu proprio” intendo fornire un quadro normativo organico che serva meglio a ordinare, nei loro tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità, che è strettamente collegata alla natura diaconale della Chiesa e del ministero episcopale.

È importante, comunque, tenere presente che «l’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre dell’incontro con Cristo»[9]. Pertanto, nell’attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non devono limitarsi a una mera raccolta o distribuzione di fondi, ma devono sempre avere una speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa funzione pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l’educazione alla condivisione, al rispetto e all’amore secondo la logica del Vangelo di Cristo. L’attività caritativa della Chiesa, infatti, a tutti i livelli, deve evitare il rischio di dissolversi nella comune organizzazione assistenziale, divenendone una semplice variante[10].

Le iniziative organizzate che, nel settore della carità, vengono promosse dai fedeli nei vari luoghi sono molto differenti tra di loro e richiedono un’appropriata gestione. In modo particolare, si è sviluppata a livello parrocchiale, diocesano, nazionale e internazionale l’attività della «Caritas», istituzione promossa dalla Gerarchia ecclesiastica, che si è giustamente guadagnata l’apprezzamento e la fiducia dei fedeli e di tante altre persone in tutto il mondo per la generosa e coerente testimonianza di fede, come pure per la concretezza nel venire incontro alle richieste dei bisognosi. Accanto a quest’ampia iniziativa, sostenuta ufficialmente dall’autorità della Chiesa, nei vari luoghi sono sorte molteplici altre iniziative, scaturite dal libero impegno di fedeli che, in forme differenti, vogliono contribuire col proprio sforzo a testimoniare concretamente la carità verso i bisognosi. Le une e le altre sono iniziative diverse per origine e per regime giuridico, pur esprimendo egualmente sensibilità e desiderio di rispondere a un medesimo richiamo.

La Chiesa in quanto istituzione non può dirsi estranea alle iniziative promosse in modo organizzato, libera espressione della sollecitudine dei battezzati per le persone e i popoli bisognosi. Perciò i Pastori le accolgano sempre come manifestazione della partecipazione di tutti alla missione della Chiesa, rispettando le caratteristiche e l’autonomia di governo che, secondo la loro natura, competono a ciascuna di esse quali manifestazione della libertà dei battezzati.

Accanto a esse, l’autorità ecclesiastica ha promosso, di propria iniziativa, opere specifiche, attraverso le quali provvede istituzionalmente a incanalare le elargizioni dei fedeli, secondo forme giuridiche e operative adeguate che consentano di arrivare più efficacemente a risolvere i concreti bisogni.

Tuttavia, nella misura in cui dette attività siano promosse dalla Gerarchia stessa, oppure siano esplicitamente sostenute dall’autorità dei Pastori, occorre garantire che la loro gestione sia realizzata in accordo con le esigenze dell’insegnamento della Chiesa e con le intenzioni dei fedeli, e che rispettino anche le legittime norme date dall’autorità civile. Davanti a queste esigenze, si rendeva necessario determinare nel diritto della Chiesa alcune norme essenziali, ispirate ai criteri generali della disciplina canonica, che rendessero esplicite in questo settore di attività le responsabilità giuridiche assunte in materia dai vari soggetti implicati, delineando, in modo particolare, la posizione di autorità e di coordinamento al riguardo che spetta al Vescovo diocesano. Dette norme dovevano avere, tuttavia, sufficiente ampiezza per comprendere l’apprezzabile varietà di istituzioni di ispirazione cattolica, che come tali operano in questo settore, sia quelle nate su impulso della stessa Gerarchia, sia quelle sorte dall’iniziativa diretta dei fedeli, ma accolte e incoraggiate dai Pastori del luogo. Pur essendo necessario stabilire norme a questo riguardo, occorreva però tener conto di quanto richiesto dalla giustizia e dalla responsabilità che i Pastori assumono di fronte ai fedeli, nel rispetto della legittima autonomia di ogni ente.

Parte dispositiva

Di conseguenza, su proposta del Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio «Cor Unum», sentito il parere del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1 — § 1. I fedeli hanno il diritto di associarsi e d’istituire organismi che mettano in atto specifici servizi di carità, soprattutto in favore dei poveri e dei sofferenti. Nella misura in cui risultino collegati al servizio di carità dei Pastori della Chiesa e/o intendano avvalersi per tale motivo del contributo dei fedeli, devono sottoporre i propri Statuti all’approvazione della competente autorità ecclesiastica e osservare le norme che seguono.

§ 2. Negli stessi termini, è anche diritto dei fedeli costituire fondazioni per finanziare concrete iniziative caritative, secondo le norme dei cann. 1303 CIC e 1047 CCEO. Se questo tipo di fondazioni rispondesse alle caratteristiche indicate nel § 1, andranno anche osservate, congrua congruis referendo, le disposizioni della presente legge.

§ 3. Oltre a osservare la legislazione canonica, le iniziative collettive di carità a cui fa riferimento il presente “Motu proprio” sono tenute a seguire nella propria attività i principi cattolici e non possono accettare impegni che in qualche misura possano condizionare l’osservanza dei suddetti principi.

§ 4. Gli organismi e le fondazioni promossi con fini di carità dagli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica sono tenuti all’osservanza delle presenti norme e in essi deve anche seguirsi quanto stabilito dai cann. 312 § 2 CIC e 575 § 2 CCEO.

Art. 2 — § 1. Negli Statuti di ciascun organismo caritativo a cui fa riferimento l’articolo precedente, oltre alle cariche istituzionali e alle strutture di governo secondo il can. 95 § 1 CIC, saranno espressi anche i principi ispiratori e le finalità dell’iniziativa, le modalità di gestione dei fondi, il profilo dei propri operatori, nonché i rapporti e le informazioni da presentare all’autorità ecclesiastica competente.

§ 2. Un organismo caritativo può usare la denominazione di “cattolico” solo con il consenso scritto dell’autorità competente, come indicato dal can. 300 CIC.

§ 3. Gli organismi promossi dai fedeli ai fini della carità possono avere un Assistente ecclesiastico nominato a norma degli Statuti, secondo i cann. 324 § 2 e 317 CIC.

§ 4. Allo stesso tempo, l’autorità ecclesiastica tenga presente il dovere di regolare l’esercizio dei diritti dei fedeli secondo i cann. 223 § 2 CIC e 26 § 2 CCEO, onde venga evitato il moltiplicarsi delle iniziative di servizio di carità a detrimento dell’operatività e dell’efficacia rispetto ai fini che si propongono.

Art. 3 — § 1. Agli effetti degli articoli precedenti, s’intende per autorità competente, nei rispettivi livelli, quella indicata dai cann. 312 CIC e 575 CCEO.

§ 2. Trattandosi di organismi non approvati a livello nazionale, anche se operanti in varie diocesi, per autorità competente si intende il Vescovo diocesano del luogo dove l’ente abbia la sua sede principale. In ogni caso, l’organizzazione ha il dovere di informare i Vescovi delle altre diocesi ove operasse, e di rispettare le loro indicazioni riguardanti le attività delle varie entità caritative presenti in diocesi.

Art. 4 — § 1. Il Vescovo diocesano (cfr. can. 134 § 3 CIC e can. 987 CCEO) esercita la propria sollecitudine pastorale per il servizio della carità nella Chiesa particolare a lui affidata in qualità di Pastore, guida e primo responsabile di tale servizio.

§ 2. Il Vescovo diocesano favorisce e sostiene iniziative e opere di servizio al prossimo nella propria Chiesa particolare, e suscita nei fedeli il fervore della carità operosa come espressione di vita cristiana e di partecipazione alla missione della Chiesa, come segnalato dai cann. 215 e 222 CIC e 25 e 18 CCEO.

§ 3. Spetta al rispettivo Vescovo diocesano vigilare affinché nell’attività e nella gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa, nonché le volontà dei fedeli che avessero fatto donazioni o lasciti per queste specifiche finalità (cfr. cann.1300 CIC e 1044 CCEO).

Art. 5 — Il Vescovo diocesano assicuri alla Chiesa il diritto di esercitare il servizio della carità, e curi che i fedeli e le istituzioni sottoposte alla sua vigilanza osservino la legittima legislazione civile in materia.

Art. 6 — È compito del Vescovo diocesano, come indicato dai cann. 394 § 1 CIC e 203 § 1 CCEO, coordinare nella propria circoscrizione le diverse opere di servizio di carità, sia quelle promosse dalla Gerarchia stessa, sia quelle rispondenti all’iniziativa dei fedeli, fatta salva l’autonomia che loro competesse secondo gli Statuti di ciascuna. In particolare, curi che le loro attività mantengano vivo lo spirito evangelico.

Art. 7 — § 1. Le entità di cui all’art. 1 § 1 sono tenute a selezionare i propri operatori tra persone che condividano, o almeno rispettino, l’identità cattolica di queste opere.

§ 2. Per garantire la testimonianza evangelica nel servizio della carità, il Vescovo diocesano curi che quanti operano nella pastorale caritativa della Chiesa, accanto alla dovuta competenza professionale, diano esempio di vita cristiana e testimonino una formazione del cuore che documenti una fede all’opera nella carità. A tale scopo provveda alla loro formazione anche in ambito teologico e pastorale, con specifici curricula concertati con i dirigenti dei vari organismi e con adeguate offerte di vita spirituale.

Art. 8 — Ove fosse necessario per numero e varietà di iniziative, il Vescovo diocesano stabilisca nella Chiesa a lui affidata un ufficio che a nome suo orienti e coordini il servizio della carità.

Art. 9 — § 1. Il Vescovo favorisca la creazione, in ogni parrocchia della sua circoscrizione, d’un servizio di «Caritas» parrocchiale o analogo, che promuova anche un’azione pedagogica nell’ambito dell’intera comunità per educare allo spirito di condivisione e di autentica carità. Qualora risultasse opportuno, tale servizio sarà costituito in comune per varie parrocchie dello stesso territorio.

§ 2. Al Vescovo e al parroco rispettivo spetta assicurare che, nell’ambito della parrocchia, insieme alla «Caritas» possano coesistere e svilupparsi altre iniziative di carità, sotto il coordinamento generale del parroco, tenendo conto tuttavia di quanto indicato nell’art. 2 § 4.

§ 3. È dovere del Vescovo diocesano e dei rispettivi parroci evitare che in questa materia i fedeli possano essere indotti in errore o in malintesi, sicché dovranno impedire che attraverso le strutture parrocchiali o diocesane vengano pubblicizzate iniziative che, pur presentandosi con finalità di carità, proponessero scelte o metodi contrari all’insegnamento della Chiesa.

Art. 10 — § 1. Al Vescovo spetta la vigilanza sui beni ecclesiastici degli organismi caritativi soggetti alla sua autorità.

§ 2. È dovere del Vescovo diocesano assicurarsi che i proventi delle collette svolte ai sensi dei cann. 1265 e 1266 CIC, e cann. 1014 e 1015 CCEO, vengano destinati alle finalità per cui siano stati raccolti [cann. 1267 CIC, 1016 CCEO).

§ 3. In particolare, il Vescovo diocesano deve evitare che gli organismi di carità che gli sono soggetti siano finanziati da enti o istituzioni che perseguono fini in contrasto con la dottrina della Chiesa. Parimenti, per non dare scandalo ai fedeli, il Vescovo diocesano deve evitare che organismi caritativi accettino contributi per iniziative che, nella finalità o nei mezzi per raggiungerle, non corrispondano alla dottrina della Chiesa.

§ 4. In modo particolare, il Vescovo curi che la gestione delle iniziative da lui dipendenti sia testimonianza di sobrietà cristiana. A tale scopo vigilerà affinché stipendi e spese di gestione, pur rispondendo alle esigenze della giustizia e ai necessari profili professionali, siano debitamente proporzionati ad analoghe spese della propria Curia diocesana.

§ 5. Per consentire che l’autorità ecclesiastica di cui all’art. 3 § 1 possa esercitare il suo dovere di vigilanza, le entità menzionate nell’art. 1 § 1 sono tenute a presentare all’Ordinario competente il rendiconto annuale, nel modo indicato dallo stesso Ordinario.

Art. 11 — Il Vescovo diocesano è tenuto, se necessario, a rendere pubblico ai propri fedeli il fatto che l’attività d’un determinato organismo di carità non risponda più alle esigenze dell’insegnamento della Chiesa, proibendo allora l’uso del nome “cattolico” e adottando i provvedimenti pertinenti ove si profilassero responsabilità personali.

Art. 12 — § 1. II Vescovo diocesano favorisca l’azione nazionale e internazionale degli organismi di servizio della carità sottoposti alla sua cura, in particolare la cooperazione con le circoscrizioni ecclesiastiche più povere analogamente a quanto stabilito dai cann. 1274 § 3 CIC e 1021 § 3 CCEO.

§ 2. La sollecitudine pastorale per le opere di carità, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, può essere esplicata congiuntamente da vari Vescovi viciniori nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto. Se si trattasse di ambito internazionale, sia consultato preventivamente il competente Dicastero della Santa Sede. È opportuno, inoltre, che, per iniziative di carità a livello nazionale, sia consultato da parte del Vescovo l’ufficio relativo della Conferenza Episcopale.

Art. 13 — Resta sempre integro il diritto dell’autorità ecclesiastica del luogo di dare il suo assenso alle iniziative di organismi cattolici da svolgere nell’ambito della sua competenza, nel rispetto della normativa canonica e dell’identità propria dei singoli organismi, ed è suo dovere di Pastore vigilare perché le attività realizzate nella propria diocesi si svolgano conformemente alla disciplina ecclesiastica, proibendole o adottando eventualmente i provvedimenti necessari se non la rispettassero.

Art. 14 — Dove sia opportuno, il Vescovo promuova le iniziative di servizio della carità in collaborazione con altre Chiese o Comunità ecclesiali, fatte salve le peculiarità proprie di ciascuno.

Art. 15 — § 1. Il Pontificio Consiglio «Cor Unum» ha il compito di promuovere l’applicazione di questa normativa e di vigilare affinché sia applicata a tutti i livelli, ferma restando la competenza del Pontificio Consiglio per i Laici sulle associazioni di fedeli, prevista dall’art. 133 della Cost. ap. Pastor Bonus, e quella propria della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e fatte salve le competenze generali degli altri Dicasteri e Organismi della Curia Romana. In particolare, il Pontificio Consiglio «Cor Unum» curi che il servizio della carità delle istituzioni cattoliche in ambito internazionale si svolga sempre in comunione con le rispettive Chiese particolari.

§ 2. Al Pontificio Consiglio «Cor Unum» compete parimenti l’erezione canonica di organismi di servizio di carità a livello internazionale, assumendo successivamente i compiti disciplinari e di promozione che corrispondano in diritto.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano «L’Osservatore Romano», ed entri in vigore il giorno 10 dicembre 2012.

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 novembre 2012, ottavo Anno del Pontificato.

Benedictus P.P. XVI

[1] BENEDETTO XVI, Lett. enc. Deus caritas est, n. 25.

[2] Cfr. ibidem.

[3] Cfr. Gv 15,12.

[4] Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. enc. Deus caritas est, n. 28.

[5] Cfr. ibid., n. 20.

[6] Ibid., n. 32.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] Ibid., n. 34.

[10] Cfr. ibid., n. 31.

Romana, n. 55, Luglio-Dicembre 2012, p. 241-247.

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