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Motu proprio Ecclesia Dei, in occasione dell'ordinazione episcopale di quattro sacerdoti, conferita senza mandato apostolico, da parte di Mons. Lefebvre (2-VII-1988).

1. Con grande afflizione la Chiesa ha preso atto dell'illegittima ordinazione episcopale conferita lo scorso 30 giugno dall'Arcivescovo Marcel Lefebvre, che ha vanificato tutti gli sforzi da anni compiuti per assicurare la piena comunione con la Chiesa alla Fraternità Sacerdotale di San Pio X, fondata dallo stesso Mons. Lefebvre. A nulla infatti sono serviti tali sforzi, specialmente intensi negli ultimi mesi, nei quali la Sede Apostolica ha usato comprensione fino al limite del possibile[1].

2. Questa afflizione è particolarmente sentita dal Successore di Pietro, al quale spetta per primo la custodia dell'unità della Chiesa[2], anche se fosse piccolo il numero delle persone coinvolte in questi eventi, poiché ogni persona è amata da Dio per se stessa ed è stata riscattata dal sangue di Cristo, versato sulla Croce per la salvezza di tutti.

Le particolari circostanze, oggettive e soggettive, nelle quali l'atto dell'Arcivescovo Lefebvre è stato compiuto, offrono a tutti l'occasione per una profonda riflessione e per un rinnovato impegno di fedeltà a Cristo e alla Sua Chiesa.

3. In se stesso, tale atto è stato una disobbedienza al Romano Pontefice in materia gravissima e di capitale importanza per l'unità della Chiesa, quale è l'ordinazione dei Vescovi mediante la quale si attua sacramentalmente la successione apostolica. Perciò, tale disobbedienza —che porta con sé un rifiuto pratico del Primato romano— costituisce un atto scismatico[3]. Compiendo tale atto, nonostante il formale monitum inviato loro dal Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi lo scorso 17 giugno, Mons. Lefebvre ed i sacerdoti Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson e Alfonso de Galarreta, sono incorsi nella grave pena della scomunica prevista dalla disciplina ecclesiastica[4].

4. La radice di questo atto scismatico è individuabile in una incompleta e contraddittoria nozione di Tradizione. Incompleta, perché non tiene sufficientemente conto del carattere vivo della Tradizione, «che -come ha insegnato chiaramente il Concilio Vaticano - trae origine dagli Apostoli, progredisce nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo: infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, cresce sia con la riflessione e con lo studio dei credenti,i quali la meditano in cuor loro, sia con la profonda intelligenza che essi provano delle cose spirituali, sia con la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto

un carisma certo di verita»[5].

Ma è soprattutto contraddittoria una nozione di Tradizione che si oppone al Magistero universale della Chiesa, di cui è detentore il Vescovo di Roma e il Corpo dei Vescovi. Non si può rimanere fedeli alla Tradizione rompendo il legame ecclesiale con colui al quale Cristo stesso, nella persona dell'apostolo Pietro, ha affidato il ministero dell'unità della Sua Chiesa[6].

5. Dinanzi alla situazione verificatasi, sento il dovere di rendere consapevoli tutti i fedeli cattolici di alcuni aspetti che questa triste circostanza pone in particolare evidenza.

a) l'esito a cui è approdato il movimento promosso da Mons. Lefebvre può e deve essere motivo, per tutti i fedeli cattolici, di una sincera riflessione circa la propria fedeltà alla Tradizione della Chiesa, autenticamente interpretata dal Magistero ecclesiastico, ordinario e straordinario, specialmente nei Concili ecumenici da Nicea al Vaticano II. Da questa riflessione, tutti devono trarre un rinnovato ed efficace convincimento della necessità di migliorare ancora tale fedeltà, rifiutando interpretazioni erronee ed applicazioni arbitrarie ed abusive, in materia dottrinale, liturgica e disciplinare.

Soprattutto ai Vescovi spetta, per propria missione pastorale, il grave dovere di esercitare una chiaroveggente vigilanza piena di carità e di fortezza, affinché tale fedeltà sia salvaguardata ovunque[7].

Tuttavia, occorre che tutti i Pastori e gli altri fedeli prendano nuova consapevolezza, non solo della legittimità ma anche della ricchezza che rappresenta per la Chiesa la diversità di carismi, tradizioni di spiritualità e di apostolato, che costituisce anche la bellezza dell'unità nella varietà: di quella "sintonia" che, sotto l'impulso dello Spirito Santo, la Chiesa terrestre eleva verso il Cielo.

b) vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione dei teologi e degli altri esperti nelle scienze ecclesiastiche, affinché anch'essi si sentano interpellati dalle presenti circostanze. Infatti, l'ampiezza e la profondità degli insegnamenti del Concilio Vaticano II richiedono un rinnovato impegno di approfondimento, nel quale si metta in luce la continuità del Concilio con la Tradizione, specialmente nei punti di dottrina che, forse per la loro novità, non sono stati ancora ben compresi da alcuni settori della Chiesa.

c) nelle presenti circostanze, desidero soprattutto rivolgere un appello allo stesso tempo solenne e commosso, paterno e fraterno, a tutti coloro che finora sono stati in diverso modo legati al movimento dell'Arcivescovo Lefebvre, affinché compiano il grave dovere di rimanere uniti al Vicario di Cristo nell'unità della Chiesa Cattolica, e di non continuare a sostenere in alcun modo quel movimento. Nessuno deve ignorare che l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa[8].

A tutti questi fedeli cattolici, che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche e disciplinari della tradizione latina, desidero manifestare anche la mia volontà —alla quale chiedo che si associno quelle dei Vescovi e di tutti coloro che svolgono nella Chiesa il ministero pastorale— di facilitare la loro comunione ecclesiale, mediante le misure necessarie per garantire il rispetto delle loro giuste aspirazioni.

6. Tenuto conto dell'importanza e complessità dei problemi accennati in questo documento, in virtù della mia Autorità Apostolica, stabilisco quanto segue:

a) viene istituita una Commissione, con il compito di collaborare con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose finora in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre, che desiderino rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, conservando le loro tradizioni spirituali e liturgiche, alla luce del Protocollo firmato lo scorso 5 maggio dal Cardinale Ratzinger e da Mons. Lefebvre;

b) questa Commissione è composta da un Cardinale Presidente e da altri membri della Curia Romana, nel numero che si riterrà opportuno secondo le circostanze;

c) inoltre, dovrà essere ovunque rispettato l'animo di tutti coloro che si sentono legati alla tradizione liturgica latina, mediante un'ampia e generosa applicazione delle direttive, già da tempo emanate dalla Sede Apostolica, per l'uso del Messale Romano secondo l'edizione tipica del 1962[9].

7. Mentre si avvicina ormai la fine di questo anno specialmente dedicato alla Santissima Vergine, desidero esortare tutti a unirsi alla preghiera incessante che il Vicario di Cristo, per l'intercessione della Madre della Chiesa, rivolge al Padre con le stesse parole del Figlio: Ut omnes unum sint!

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 2 del mese di luglio dell'anno 1988, decimo di pontificato.

Joannes Paulus PP. II

[1] Cfr. Nota informativa del 16 giugno 1988: L'Osservatore romano, 17-VI-88, pp. 1-2.

[2] Cfr. Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: DS 3060.

[3] Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 751.

[4] Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 1382.

[5] Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Dei Verbum, n. 8. Cfr. Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Dei Filius, cap. 4: DS 3020.

[6] Cfr. Mt 16, 18; Lc 10,16; Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Dei Filius, cap. 3: DS 3060.

[7] Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 386; Paolo VI, Esort. apost. Quinque iam anni, 8-XII-1970: AAS 63 (1971) 97-106.

[8] Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 1364.

[9] Cfr. Congregazione per il Culto Divino, Ep. Quattuor abhinc annos, 3-X-1984: AAS 76 (1984) 1088-1089.

Romana, n. 7, Luglio-Dicembre 1988, p. 186-188.

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